(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Toscana n. 31
                        dell'8 ottobre 2008)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
   Visto  l'art.  121  della  Costituzione,  quarto comma, cosi' come
modificato  dall'art.  1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999,
n. l ;
   Visti gli articoli 34, 42, comma 2, dello statuto;
   Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di
polizia  comunale  e  provinciale)  ed  il  particolare l'art. 19 che
rinvia  ad  apposito  regolamento  per  quanto riguarda la disciplina
delle  attivita'  di  formazione  ed  aggiornamento  periodico  della
polizia comunale e provinciale;
   Vista  la  preliminare  decisione  della giunta regionale 7 luglio
2008,  n.  4  adottata  previa  acquisizione  del parere del comitato
tecnico  della  programmazione e delle competenti strutture regionali
di  cui  all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al
Presidente  del  Consiglio  Regionale,  ai fini dell'acquisizione del
parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale;
   Acquisito   il   parere   favorevole  con  osservazione  della  1ยช
commissione consiliare espresso nella seduta del 9 settembre 2008:
   Dato atto che tale osservazione e' stata accolta;
   Vista  la  deliberazione della giunta regionale 29 settembre 2008,
n.  763  che approva il regolamento ai sensi dell'art. 19 della legge
regionale  3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale
e  provinciale)  relativo  alla  formazione e aggiornamento periodico
della polizia comunale e provinciale;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

   1.   Il   presente   regolamento   disciplina   la   formazione  e
l'aggiornamento periodico degli operatori delle strutture di' polizia
comunale  e  provinciale in attuazione della legge regionale 3 aprile
2006,  n.  12  (Norme  in materia di polizia comunale e provinciale),
modificata dalla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 65.